Gentile Amministratore,
il comune di Milano, per quanto nelle proprie competenze locali, si sta adoperando da anni con azioni volte al contenimento degli inquinanti atmosferici al fine di migliorare la qualità dell'aria, intervenendo per regolamentare le attività che incidono sull'inquinamento atmosferico.
Pertanto, si è dotato di un Regolamento per la qualità dell'aria, che è entrato in vigore il 19 gennaio 2021, atto a porre limitazioni alle attività che generano emissioni inquinanti in atmosfera. Considerato che tra le aree di intervento del regolamento una parte importante è dedicata agli impianti termici civili, l'Amministratore comunale ha ritenuto opportuno avviare una campagna divulgativa rivolta a tutti gli amministratori di condomini, presenti sul territorio, per informarli in merito alle principali limitazioni previste per gli impianti medesimi.
I punti principali del regolamento che possono riguardare la sua attività di amministratore sono i seguenti:
All'art.3 - Impianti termici civili - del regolamento vengono riportate le misure restrittive sull'utilizzo di generatori di calore alimentati con combustibili più inquinanti; di seguito sono riportate le principali disposizioni:
1. Dall'entrata in vigore del regolamento (19.01.2021) è fatto divieto di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore 3 MW o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato alimentati con i seguenti combustibili: gasolio, Kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili e biodiesel.
L'installatore e il responsabile dell'impianto termico devono garantire l'osservanza di tale disposizione.
2. A far data dal 1 ottobre 2022, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato alimentati con i seguenti combustibili: gasolio, Kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel.
3. Fatta salva a normativa vigente in tema di generatori di calore, a far data dal 1 ottobre 2022, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato installati da più di 10 anni e alimentati con i seguenti combustibili: legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili.
5. Fatta salva la complessiva normativa vigente in tema di generatori di calore, i divieti di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo non si applicano:
a) ai generatori di calore di impianti termici civili a servizio di frazioni non metanizzate ex art. 8 L.23/12/1998 n. 448, ricadenti all'esterno del centro abitato così
come definito nella delibera C.C n.21 del 10/05/2018 e successive modifiche.
b) ai generatori di calore per i quali la sostituzione o l'adeguamento non sia tecnicamente possibile e, al contempo, non siano presenti impianti termici alternativi
con combustibili ammessi dal presente regolamento. In tali casi, è fatto obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica asseverata, redatta
da un tecnico abilitato (ai sensi della definizione di cui all' art.4 della D.g.r. X/3965 del 31 luglio2015), che dimostri l'impossibilità tecnica della sostituzione
o riqualificazione dell'impianto secondo la seguente tempistica:
- il 1 ottobre 2021, per gli impianti di cui al comma 2 alimentati con gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel;
- due anni prima dalla scadenza di cui al comma 3 per gli impianti alimentati con legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili (in questo caso quindi
la relazione deve essere presentata subito per gli impianti che a far data dal 01/10/22 supereranno i 10 anni di esercizio).
6. Fatta salva la normativa vigente in tema di generatori di calore, ai proprietari degli immobili in cui sono presenti apparecchi di riscaldamento localizzato, alimentati alimentati da combustibili di cui comma 1 del presente articolo, esclusi dall'ambito di applicazione della D.g.r n. X/3965del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii (a titolo esemplificativo: cucine economiche, termocucine, caminetti aperti) è fatto obbligo di trasmettere all'amministrazione comunale, entro il 1 marzo 2021, le informazioni relative alla tipologia degli impianti installati, così come meglio definite dai successivi atti resi disponibili dai competenti uffici comunali. Tale obbligo vige anche qualora gli apparecchi di cui al presente comma non vengano utilizzati.
Si riporta di seguito la tabella con indicate in sintesi le varie scadenze:
Data in vigore Art.3 Obblighi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 gennaio 2021 | comma 1 | Divieto di installare generatori di calore per | | impianti termici civili con potenza termica nominale | | alimentati con: gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di | | petrolio e loro emulsioni, legna da ardere, carbone di legna, biomasse e biodiesel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ottobre 2022 | comma 2 | Divieto di utilizzare generatori di calore per imp. termici civili | | apparecchi di riscaldamento localizzato alimentati con: gasolio, kerosene ed altri distillati | | leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni, biodiesel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ottobre 2022 | comma 3 | Divieto di utilizzare generatori di calore per imp. termici civili < 3MW e | | apparecchi di riscaldamento localizzato installati da più di 10 anni alimentati | | con: legna da ardere, carbone di legna e biomasse. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ottobre 2021 | comma 5.b) | Presentazione relazione tecnica asseverata che dimostri l'impossibilità tecnica | | della sostituzione o riqualificazione per gli impianti di cui al comma 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 anni prima della scadenza | comma 5.b) | Presentazione relazione tecnica asseverata che dimostri l'impossibilità tecnica | | della sostituzione o riqualificazione per gli impianti di cui al comma 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 marzo 2021 | comma 6 | Trasmettere all'Amministrazione Comunale le informazioni relative alla tipologia | | degli impianti alimentati da combustibili di cui al comma 1 anche se non vengono utilizzati
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La invitiamo, quindi a informare i suoi condomini sull'obbligo di trasmettere all'amministrazione comunale le informazioni richieste nel comma 6 entro il 1° marzo 2021; l'invio dei dati dovrà avvenire in modalità telematica mediante apposita piattaforma dedicata sul sito istituzionale del comune di Milano al seguente link:
https://www.comune.milano.it andando su Aree Tematiche > Ambiente > Aria Rumore Inquinamento > Applicazioni per il Regolamento qualità dell'aria.
Per avere un quadro completo di tutte le disposizioni riportate nel regolamento, dal sito del comune di Milano è possibile scaricare il testo completo del Regolamento per la qualità dell'aria.
PERTANTO SE LEI E' AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO CON IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A BIOMASSA, A GASOLIO O ALTRI COMBUSTIBILI CHE SARANNO PRESTO VIETATI, LA INVITIAMO A FARSI PARTE DILIGENTE PER PROMUOVERE LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO NEI TEMPI INDICATI ED INFORMARE QUANTO PRIMA I SUOI CONDOMINI DEI NUOVI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.
Per qualsiasi informazione può contattare lo Sportello Energia del Comune di Milano al numero 02.884.68300, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, o inviare una mail all'indirizzo: impianti.termici@amat-mi.it
Un cordiale saluto
IL DIRETTORE DELL'AREA
Arch. Giuseppina Sordi